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manutenzione ordinaria e straordinaria: Iva al 10% e al 22%
I costi per i lavori classificati come manutenzione ordinaria e straordinaria (in base alle lettere a) e b) dell’art. 3 del Decreto n. 380 del 6 giugno 2001 – Testo Unico dell’Edilizia) godono dell’Iva agevolata al 10% ma solo per una parte. Vediamo nel dettaglio:
- sulle prestazioni dei servizi si applica l’Iva è al 10%
- sulla fornitura da parte dell’impresa appaltatrice dei beni NON significativi l’Iva è al 10%
- sulla fornitura da parte dell’impresa appaltatrice dei beni significativi l’Iva è al 10% solo fino a concorrenza del costo della prestazione dei servizi, considerato al netto del costo dei beni stessi. Significa che al costo totale (prestazione servizi + fornitura beni) bisogna sottrarre quello dei beni significativi. È sulla cifra risultante che si applica l’Iva al 10%. Mentre sulla differenza tra il costo dei beni significativi e questa cifra risultante si applica l’Iva al 22%.
Facciamo un esempio per chiarire
Costo totale intervento: 10.000 euro
Costo prestazione servizio: 4.000 euro
Costo beni significativi: 6.000 euro
10.000 – 6.000 = 4.000 euro (quota del costo dei beni significativi a cui applicare l’Iva al 10%).
6.000 – 4.000 = 2.000 (quota del costo dei beni significativi a cui applicare l’Iva al 22%)
Cosa sono i beni significativi
I beni significativi sono quei prodotti ritenuti di valore significativo, appunto, per la casa. La loro definizione e l’individuazione si deve al Decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31/12/1999 (“Individuazione dei beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999.”)
Lista beni significativi
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetteria da bagni
- impianti di sicurezza.
Al 10% solo se acquista l’impresa
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10% ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori e neanche ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente dei lavori.
Lavori subappaltati: 22% all’impresa, 10% al committente
Sono escluse dal regime dell’aliquota agevolata anche le prestazioni di servizi da parte di ditte subappaltatrici a quella esecutrice. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10% (naturalmente se sussistono requisiti e presupposti per farlo).