Iva agevolata al 10%: quando si applica? Attenzione ai “beni significativi”

Quando è possibile beneficiare dell'aliquota Iva agevolata al 10%? Dipende dal tipo di intervento prima di tutto. Ma sono diversi i fattori di cui tenere conto.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 23/09/2014Aggiornato il 23/09/2014
Iva agevolata al 10%: quando si applica? Attenzione ai “beni significativi”
L’aliquota da aggiungere in fattura alla prestazione dei servizi e alla fornitura dei beni dipende dal tipo di intervento effettuato. Infatti, se per i lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento l’Iva è sempre ridotta al 10% (tranne che sui costi di materie prime e semilavorati), per quelli invece di manutenzione occorre fare delle distinzioni.

manutenzione ordinaria e straordinaria: Iva al 10% e al 22%

I costi per i lavori classificati come manutenzione ordinaria e straordinaria (in base alle lettere a) e b) dell’art. 3 del Decreto n. 380 del 6 giugno 2001 – Testo Unico dell’Edilizia) godono dell’Iva agevolata al 10% ma solo per una parte. Vediamo nel dettaglio:

  • sulle prestazioni dei servizi si applica l’Iva è al 10%
  • sulla fornitura da parte dell’impresa appaltatrice dei beni NON significativi l’Iva è al 10%
  • sulla fornitura da parte dell’impresa appaltatrice dei beni significativi l’Iva è al 10% solo fino a concorrenza del costo della prestazione dei servizi, considerato al netto del costo dei beni stessi. Significa che al costo totale (prestazione servizi + fornitura beni) bisogna sottrarre quello dei beni significativi. È sulla cifra risultante che si applica l’Iva al 10%. Mentre sulla differenza tra il costo dei beni significativi e questa cifra risultante si applica l’Iva al 22%.

Facciamo un esempio per chiarire

Costo totale intervento: 10.000 euro

Costo prestazione servizio: 4.000 euro

Costo beni significativi: 6.000 euro

10.000 – 6.000 = 4.000 euro (quota del costo dei beni significativi a cui applicare l’Iva al 10%).

6.000 – 4.000 = 2.000 (quota del costo dei beni significativi a cui applicare l’Iva al 22%)

Cosa sono i beni significativi

I beni significativi sono quei prodotti ritenuti di valore significativo, appunto, per la casa. La loro definizione e l’individuazione si deve al Decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31/12/1999 (“Individuazione dei beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999.”)

Lista beni significativi

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.

Al 10% solo se acquista l’impresa

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10% ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori e neanche ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente dei lavori.

Lavori subappaltati: 22% all’impresa, 10% al committente

Sono escluse dal regime dell’aliquota agevolata anche le prestazioni di servizi da parte di ditte subappaltatrici a quella esecutrice. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10% (naturalmente se sussistono requisiti e presupposti per farlo).

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