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L’acquisto delle porte per la casa, interne o di ingresso, può essere agevolato con detrazioni fiscali solo in alcuni casi. Inoltre l’ultima legge di Bilancio ha profondamente modificato il novero dei bonus casa, dalla ristrutturazione all’ecobonus, passando per il bonus mobili, oltre al fatto che su alcuni aspetti si attendono ancora chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate. Quali sono le agevolazioni fiscali per l’acquisto delle porte di casa e come goderne?
In sintesi: il bonus ristrutturazione permette di detrarre fiscalmente l’acquisto di porte se rientrano in un lavoro di ristrutturazione più ampio; l’ecobonus per le porte blindate è usufruibile se il serramento ha specifiche caratteristiche di coibentazione termica. Nessuna possibilità invece di utilizzare il bonus mobili, che è per altra tipologia di prodotto.
Porte interne, quale bonus fiscale
La sostituzione di porte interne non è un intervento che da solo permette di avere la detrazione fiscale per ristrutturazione.
È agevolabile invece se è collegata ad interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Come ha avuto modo di precisare l’Agenzia delle entrate nella sua rubrica La posta di Fiscoggi, si verifica, infatti, in tale ipotesi, un effetto di trascinamento, per cui l’intervento di manutenzione ordinaria – che se realizzato sul singolo appartamento non permette di avere alcuna detrazione fiscale – può essere considerato assorbito nell’ambito della categoria di intervento edilizio di maggior rilievo. La mera sostituzione di porte, va ribadito, rientra nelle opere di manutenzione ordinaria sul singolo appartamento e non è detraibile.
Se quindi, per esempio, si rifanno gli impianti dei servizi igienici di casa, anche la sostituzione della porta del bagno può essere fatta rientrare nei lavori complessivi di manutenzione straordinaria detraibili.

Porta scorrevole interno muro Cristal Frame con anta in cristallo. http://www.ferrerolegno.com
Porte di ingresso: quale bonus
Il montaggio di porte di ingresso, qualora siano blindate o rinforzate, rientra tra i lavori sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (art. 16-bis, comma 1, lett. f, del Tuir), ossia quelli perseguibili penalmente come, per esempio, il furto, l’aggressione, il sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti.
Per tali lavori si può richiedere il bonus da spalmare nella dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di pari importo.
Fino al 31 dicembre 2025 la detrazione è al 50% sulla prima casa, con tetto di spesa di 96.000 euro ad unità immobiliare. Nel 2026 e 2027 la detrazione scende al 36%. Per le altre abitazioni diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è al 36% dal 1° gennaio 2025, mentre nel 2026 e 2027 calerà del 30%. Dal 2028 il bonus ristrutturazione avrà un’aliquota del 30% e il tetto di spesa scenderà a 48mila euro per unità immobiliare, senza distinzione tra prima, seconda o terza casa.
Quindi chi installa ex novo una porta di ingresso blindata o di sicurezza, migliorando la sicurezza dell’immobile e prevenendo il rischio di atti illeciti, senza eseguire lavori edili, può ottenere la detrazione fiscale al 50% o al 36%, rispettivamente su prima o seconda casa.
Se invece si procede ad una ristrutturazione generale di casa, l’acquisto dei serramenti, fra cui la porta di ingresso, può rientrare nel computo generale dei lavori eseguiti. Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino:
- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16 -bis del Dpr 917/1986)
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
L’agevolazione è sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Inoltre occorre conservare ed esibire in caso di controlli alcuni documenti.
Porte blindate: bonus per tutte le classi di sicurezza?
Le porte blindate sono suddivise in classi. Per ottenere la detrazione fiscale, è obbligatoria l’installazione di una porta con una determinata classe oppure tutte le porte sono soggette a detrazione?
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione per ristrutturazione rientrano quelli finalizzati a prevenire il rischio di comportamenti illeciti da parte di terzi come furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti. Tra questi interventi è inclusa l’installazione di porte blindate o rinforzate indipendentemente dalla classe di sicurezza.
Le porte antieffrazione si dividono in sei classi, regolate dalla norma Uni En 1627, con le quali si misura la capacità di resistenza e si distinguono in base al superamento di particolari test, con criteri che riguardano la serratura. La detrazione fiscale al 50% è fruibile per tutte le classi di sicurezza.

Porta blindata D180 di Dierre. http://www.dierre.com
Niente bonus mobili per l’acquisto delle porte
In caso di ristrutturazione e detrazione fiscale, non si può usufruire del bonus mobili per l’acquisto delle porte, né di quelle interne né di ingresso, in quanto questa agevolazione Irpef è prevista solo per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+.
Ecobonus per la porta di ingresso a patto che…
Per avere la detrazione fiscale chiamata l’ecobonus, occorre sostituire o modificare una porta di ingresso già esistente con una con particolari caratteristiche di coibentazione. Deve trattarsi di un serramento che delimiti l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. Inoltre l’immobile su cui verrà sostituita o modificata la porta di ingresso deve essere dotato di impianto di riscaldamento.
Allo stato attuale, la percentuale dell’ecobonus prevista per finestre e serramenti come le porte di ingresso è pari al 50% sulla prima casa e al 36% sulla seconda. Ai fini dell’ecobonus, le porte sono quindi considerate e trattate alla stessa stregua di infissi (finestre).
Indichiamo sinteticamente i requisiti che deve avere la porta di ingresso per beneficiare dello sconto fiscale:
- deve trattarsi di una sostituzione;
- deve riguardare un volume riscaldato, quindi deve trattarsi di elementi che separano un ambiente riscaldato dall’esterno o da un ambiente non riscaldato;
- deve rispettare gli stessi valori di trasmittanza termica richiesti per gli infissi.
Alcuni esempi per capire meglio:
- porta che separa appartamento riscaldato dal vano scale non riscaldato: OK ecobonus;
- porta che separa appartamento riscaldato da esterno: OK ecobonus;
- porta che separa vano scale riscaldato da esterno: OK ecobonus;
- porta che separa vano scale non riscaldato da esterno: NO ecobonus.
Dal punto di vista burocratico per avere l’ecobonus occorre anche pagare i lavori con bonifico bancario o postale parlante e inoltre è necessario acquisire alcuni documenti: nel caso dell’Ecobonus non occorre trasmettere allegati a Enea ma bisogna inviare la Scheda Descrittiva, che si ottiene e genera attraverso la compilazione a video delle informazioni richieste (ad esempio dati relativi all’immobile, tipologia di intervento, spese ecc.) dal link sezione Ecobonus. Per maggiore chiarezza, a titolo di esempio, alcuni documenti come bonifici, fatture, schede tecniche, devono essere sì acquisiti ma non inviati all’Enea.