Trasformare il sottotetto della propria casa a fini abitativi è un intervento di recupero edilizio che dà diritto non solo alla detrazione Irpef al 50%, che la recente legge di stabilità ha prorogato fino al 31 dicembre 2015, sempre con il limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare, ma anche all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata in edilizia, ossia al 10%. È possibile quindi usufruire dell’Iva agevolata per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento degli edifici residenziali. Come prevedono le leggi regionali, il recupero abitativo di un sottotetto può comportare l’apertura di finestre e lucernari. Così l’acquisto di finestre per tetti prevede l’applicazione dell’IVA agevolata. Significa che nella fattura relativa all’acquisto della finestra, per la fornitura del bene si aggiunge l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto, ridotta al 10%. L’IVA agevolata, nel caso di interventi di recupero edilizio, si applica alle forniture dei beni finiti, quei beni cioè che, nonostante siano incorporati nell’edificio, mantengono la propria individualità così come ad esempio, porte, finestre, sanitari, caldaie, infissi esterni. L’aliquota ridotta, in questo caso, spetta sia nel caso in cui l’acquisto venga fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni sia la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Nuove finestre sul tetto: l’aliquota IVA è agevolata al 10%
Quando l’intervento di recupero di un sottotetto comporta l’apertura di una finestra, si applica l’aliquota IVA ridotta al 10%.
A cura di “La Redazione”
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