In Campania la legge che disciplina il recupero abitativo dei sottotetti è la L.R. 28 novembre 2000, n. 15. Il recupero è ammesso sempre rispettando le condizioni di cui all’articolo 3 della suddetta che riguardano in particolare modo l’altezza media dei locali abitabili, che deve essere di 2,40 metri. In caso di soffitto non orizzontale, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Tuttavia sono state apportate altre modifiche. Inoltre per le zone montane oltre 600 metri di altitudine, l’altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,20.
Non sono ammesse modifiche dell’altezza di colmo e gronda, nonché modifiche delle falde, però è consentito l’abbassamento della quota dell’ultimo solaio esistente, purché tale intervento non comporti pregiudizio alla statica dell’immobile, all’estetica della facciata e all’abitabilità del piano sottostante. È consentito aprire porte, finestre, lucernari e abbaini, purché realizzati nel rispetto dei caratteri formali e strutturali dell’edificio.
Clicca qui per consultare la legge regionale sui sottotetti della Campania.