Ristrutturare il sottotetto e trasformarlo in mansarda abitabile: alcune leggi regionali sui sottotetti

Le leggi regionali sui sottotetti indicano le regole a livello locale per ristrutturarli. Ecco quelle di Molise, Sicilia, Puglia, Basilica.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 18/02/2018 Aggiornato il 18/02/2018
leggi regionali sui sottotetti
La Regione Basilicata ha stabilito le regole per ristrutturare i sottotetti con la Legge Regionale 4 gennaio 2002, n. 8, recentemente aggiornata con la Legge 30 aprile 2014. Per la ristrutturazione del sottotetto si devono rispettare i seguenti requisiti:
  • altezza media ponderale di almeno mt 2.40, (misurata all’intradosso del solaio di copertura) calcolata dividendo il volume della porzione sottotetto di altezza maggiore e, comunque, non inferiore a mt. 1.40 per la superficie relativa
  • rapporto pari ad almeno 1/10, tra superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione sottotetto di altezza maggiore e, comunque, non inferiore a mt. 1.40

È consentito il recupero del sottotetto, purché non si modifichino le quote di colmo e di gronda e senza alterare le originarie pendenze della falde di copertura. Inoltre è possibile anche installare sul sottotetto finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, ma la superficie complessiva non deve superare il 15% della falda di tetto interessata.

Legge regionale della Basilicata per trasformare sottotetto in mansarda abitabile, clicca l’icona per vedere il pdf

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La Regione Puglia ha individuato la disciplina per il recupero dei sottotetti con la Legge Regionale 15 novembre 2007, n. 33, recentemente modificata dalla L. R. n. 16 del 7 aprile 2014. Per trasformare il sottotetto in una mansarda in Puglia occorre rispettare specifici requisiti che riguardano in primo luogo l’edificio. Questo infatti deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza e deve essere stato realizzato legittimamente ovvero deve essere stato sanato preventivamente. Per il recupero si deve rispettare un’altezza media interna non inferiore a 2,40 metri. Negli edifici siti al di sopra dei 300 metri sul livello del mare è ammessa una riduzione dell’altezza media sino a metri 2,20. Per i locali con soffitti a volta, l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5%. Per raggiungere l’altezza media è consentito l’abbassamento dell’ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d’imposta dello stesso a condizione che non si incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell’edificio, nonché sui requisiti minimi di abitabilità dei locali sottostanti. Come in molte Regioni d’Italia, anche in Puglia il recupero abitativo dei sottotetti, se volti all’eventuale e successiva suddivisione in due o più unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa. Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Non è consentito il recupero abitativo dei sottotetti nelle parti condominiali degli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della legge. 
E’ sempre possibile infine l’apertura di porte, finestre, lucernari e abbaini.

Legge regionale della Puglia per trasformare sottotetto in mansarda abitabile, clicca l’icona per vedere il pdf

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Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti in Sicilia è disciplinato dalla Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4. Successivamente la L. R. 03/01/2012, n. 1 ha esteso tali interventi agli edifici esistenti e regolarmente realizzati al 3 gennaio 2012, data di entrata in vigore della Legge Regionale n. del 2012. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell’ultimo piano dei medesimi edifici. Si definiscono invece pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi. L’altezza media da rispettare non deve essere inferiore a 2 metri. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Inoltre è sempre possibile aprire finestre, lucernari e terrazzi.

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Per trasformare un sottotetto in una mansarda calda e accogliente di un immobile che si trova nel Molise, si deve far riferimento alla legge regionale n. 25 del 2009, recentemente modificata dalla L. R. n. 3/2014. In particolare, il recupero dei sottotetti esistenti è possibile rispettando specifici requisiti che riguardano l’altezza media ponderale che non deve essere inferiore a 2,20 metri, ridotta a 2 per i Comuni situati a quota superiore a 500 metri. Per trasformare il sottotetto non si devono modificare né le quote di colmo e di gronda, né bisogna alterare le originarie pendenze delle falde di copertura. Per il raggiungimento dell’altezza media minima prevista, è consentito comunque abbassare l’ultimo solaio sottostante il sottotetto a patto che non si modifichi il prospetto del fabbricato, siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti e le norme sismiche. Anche sui sottotetti del Molise, è possibile aprire finestre, lucernari, abbaini e terrazzi.

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