Sconto Imu e Tasi per il comodato d’uso gratuito registrato entro il 1° marzo

C’è tempo fino al 1° marzo per registrare i contratti di comodato d’uso gratuito stipulati verbalmente con cui un proprietario concede un immobile al genitore o figlio potendo fruire dello sconto Imu e Tasi al 50%.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 22/02/2016Aggiornato il 22/02/2016
Sconto Imu e Tasi per il comodato d’uso gratuito registrato entro il 1° marzo

Da quest’anno il proprietario di un immobile che lo concede in comodato d’uso gratuito ad un figlio o ad un genitore può fruire di uno sconto dell’imu e della tasi del 50%. La novità è contenuta nella Legge di Stabilità 2016.

Innanzitutto occorre ricordare che il contratto di comodato è quella tipologia di contratto con cui una parte consegna ad un’altra un bene, mobile o immobile, affinchè se ne serva per un certo tempo e per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa. Il comodato è essenzialmente a titolo gratuito nel senso che il proprietario non riceve alcunchè dalla concessione dell’immobile al parente e lo fa per mero spirito di liberalità.

Tuttavia deve pagare sia l’Imu, l’imposta municipale propria che la Tasi, il tributo comunale sui servizi indivisibili come la manutenzione delle strade pubbliche, l’illuminazione, ecc. Da quest’anno però può fruire di una riduzione del 50% della base imponbile su cui calcolare l’Imu e la Tasi.  Per godere dello sconto occorre rispettare alcuni requisiti previsti dalla legge che sono:

  • l’abitazione deve essere concessa in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, quindi solo a genitori o figli e non fratelli, nipoti o coniugi;
  • chi riceve l’immobile in comodato deve adibirlo ad abitazione prinicipale, stabilendovi dimora e residenza anagrafica
  • il proprietario non deve essere in possesso di altre seconde case nello stesso Comune. Tuttavia – ha precisato l’Agenzia delle Entrate – può fruire dello sconto anche chi possiede altri immobili non abitativi come negozi e terreni.

In merito proprio alla registrazione del contratto, occorre versare l’imposta di registro di 200 euro, utilizzando il modello F23 ed indicando il codice tributo “109T”, insieme a due copie del contratto firmato e in originale, applicandovi la marca da bollo da 16 euro. Il contribuente deve anche compilare il modello 69, reperibile presso lo stesso ufficio dell’Agenzia. Per i contratti stipulati in forma scritta entro il 16 gennaio 2016, il termine ultimo di registrazione per fruire dello sconto era il 4 febbraio. Il Ministero delle finanze ha però previsto un’ulteriore scadenza per tutti quei contribuenti che hanno stipulato contratti di comodato verbali – la maggior parte – precisando che invece c’è tempo fino al 1° marzo per registrarli al fine di beneficare dello sconto Imu e Tasi.

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