Tasi: guida al tributo comunale sui servizi indivisibili

Cos'è la Tasi e chi la paga? Come si calcola? Quando scade il termine per effettuare il versamento? Ecco in breve tutte le informazioni utili sul tributo comunale sui servizi indivisibili.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 09/09/2016Aggiornato il 09/09/2016
Tasi: guida al tributo comunale sui servizi indivisibili

Oltre all’Imu e alla Tari, la IUC l’Imposta Unica Comunale si compone della cosiddetta Tasi. Ma cos’è? Chi la deve pagare? Come si calcola? Cerchiamo di rispondere a tutte le domande più frequenti in questa mini guida.

tasi: cos’è?

La Tasi è stata introdotta nel 2014 nella iuc ed è il tributo comunale che si paga per i servizi indivisibili locali. Quali sono questi servizi? La pubblica illuminazione, la manutenzione delle strade, la sicurezza, l’anagrafe, ecc.. La Tasi e l’imu oggi sono molto simili visto che entrambe non sono dovute sull’abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella in cui il possessore o l’utilizzatore, insieme al suo nucleo familiare, vi dimora abitualmente o vi risiede anagraficamente.

Chi la paga

La Tasi come l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e le relative pertinenze (C2, C6 e C7) se classificate nelle categorie del catasto:

  • A2 civile abitazione
  • A3 abitazioni di tipo economico
  • A4 abitazioni di tipo popolare
  • A5 abitazioni di tipo ultrapopolare
  • A6 abitazioni di tipo rurale
  • A7 abitazioni in villini.

Al contrario se l’abitazione principale è considerata di lusso o di pregio  – quindi rientra nelle categorie A1 ( abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e  A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici) – allora il proprietario dell’immobile dovrà pagare la Tasi. Sulle seconde case, a prescindere dalla classificazione catastale, la Tasi è sempre dovuta. Vengono equiparate all’abitazione principale e come tale scontano la Tasi le case non locate appartenenti a anziani e disabili residenti in istituti di ricovero, gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci a propria abitazione principale, l’ex dimora coniugale, assegnata in sede di separazione o divorzio con provvedimento del giudice. Si prevede in vece uno sconto del 50% della base imponibile su cui calcolare il tributo per l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito ad un arente in linea retta entro il primo grado. Per godere dello sconto occorre però rispettare alcuni requisiti che sono:

  • comodante, ossia il proprietario dell’immobile, deve possedere un solo immobile in Italia e risieda o dimori abitualmente nel comune in cui si trova l’immobile oggetto di comodato; (situazione, in verità, poco consueta: costui infatti, concesso l’unico immobile in comodato al parente, dovrebbe poi abitare in casa di affitto o in altre strutture);
  • in alternativa, il comodante deve possedere nel medesimo comune soltanto un altro immobile e vi risieda;
  • per il comodatario, ossia l’occupante,  il fabbricato deve costituire abitazione principale;
  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato (si ricorda che la registrazione di tali contratti deve essere effettuata presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di stipula).

Lo sconto è valevole sia per l’IMU che per la Tasi ma solo se l’immobile non è considerato di lusso (categorie A/1, A/8, A/9). Inoltre ci concede in locazione a canone concordato un immobile pagherà sia l’IMU che la Tasi in misura ridotta al 75%.

La Tasi per gli inquilini

A differenza dell’Imu però il tributo sui servizi indivisibili comunali è dovuto non solo dal possessore ma anche dal detentore dell’immobile, vale a dire dall’inquilino se la casa è concessa in locazione. In particolare è il Comune che nella sua delibera decide la quota di Tasi a carico del proprietario e quella a carico dell’inquilino, generalmente tra il 70 e il 90% per l’uno e tra il 10 e il 30% per l’altro. Tuttavia da quest’anno, grazie all’ultima legge di stabilità c’è un grande novità: se l’immobile locato non è di lusso, allora l’inquilino non deve pagare la sua quota Tasi. C’è da sottolineare però che l’esenzione non vale per il proprietario che sarà comunque sempre tenuto a pagare la sua percentuale, decisa dal Comune. Ovviamente se l’immobile è di lusso o di pregio allora l’inquilino deve pagare.

Come si calcola

Abbiamo detto che Tasi e Imu sono simili non solo per quanto riguarda i soggetti tenuti a pagarla, ma anche per le regole per effettuare il calcolo del tributo, anzi son proprio identiche: alla rendita catastale rivalutata del 5% viene moltiplicata per il coefficiente previsto dalla legge ( 160 per le abitazioni) e al valore ottenuto si applicano poi le aliquote decise dal singolo Come, reperibile sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Come si paga

La scelta per il pagamento del tributo è rimessa al contribuente che ha due opzioni:

  • il bollettino di conto corrente postale con numero “1017381649” intestato a “Pagamento tasi”
  • il modello F24: occhio ai codici tributi da inserire  (“3958” per l’abitazione principale).

Quando si paga

Come per l’Imu anche per la tasi le scadenze sono le stesse: il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo a conguaglio.

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